Assicurazione professionale

Assicurazione professionale

Assicurarsi non vuol dire semplicemente sottoscrivere un contratto, ma rispondere a delle esigenze di prevenzione da eventi che potrebbero risultare drammatici per l’economia famigliare e professionale. A nostro avviso, non è sufficiente assolvere gli obblighi di legge, ma bisogna investire per garantirci un futuro tranquillo.

Le polizze di assicurazione rispondono al principio dell’alea di rischio. Quelle professionali, che seguono comunque questa logica, hanno la duplice funzione di:

  1. garantire la soddisfazione degli obblighi di legge
  2. mettere al riparo il Professionista da eventuali danni economici che potrebbero rivelarsi di entità anche elevate.

Vediamo quindi a quali obblighi di legge deve rispondere oggi il Professionista in materia assicurativa.

Assicurazione professionale

Dal 2017 una polizza RC Professionale deve coprire per prima cosa tutte le responsabilità professionali previste per legge fino ad un certo massimale fissato in base alla tipologia di danno (danno materiale e diretto, perdita patrimoniale, interruzione dell’attività…) e del volume d’affari, ma anche del valore dell’incarico.

A partire dal 15 agosto del 2013 è stato sancito dal DL 138/2011, art. 3, comma 5, lett. E, l’obbligo per il Professionista, a tutela del cliente, di “stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Lo stesso decreto prevede che “al momento dell’assunzione dell’incarico il Professionista renda noto al proprio cliente gli estremi della polizza professionale stipulata e relativo massimale assicurativo e ogni variazione successiva.

Successivamente precisato dall’art. 5 comma 2 del DPR n. 137/12 di riforma delle professioni, la violazione del disposto normativo costituisce un illecito disciplinare e non più solo deontologico. In merito, riguardo alla possibile violazione da parte del professionista dell’obbligo in questione, è intervenuto anche il CNDCEC che con proprio chiarimento (P.O. 108/2014 – “Violazione obbligo stipulazione polizza assicurativa”) ha ribadito che “la violazione dell’obbligo della polizza assicurativa costituisce un illecito disciplinare di competenza del Consiglio di Disciplina il quale, accertata la violazione a seguito di un procedimento disciplinare, deve applicare la sanzione – tra quelle indicate all’art. 52 del D.Lgs. 139/05 (censura, sospensione per un periodo di tempo non superiore a due anni, radiazione dall’albo) che riterrà più adeguata, nel rispetto del principio della proporzione tra l’infrazione e la sanzione”. Obbligo al quale sono pure assoggettate anche le recenti STP, Società tra Professionisti, che esercitano attività riservate a Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, pena l’impossibilità per le stesse di iscriversi alla sezione speciale dello stesso albo.

Va precisato che l’obbligo della polizza professionale trova il suo presupposto non tanto nell’iscrizione del Professionista al relativo albo di appartenenza, quanto all’effettivo esercizio dell’attività professionale a nome proprio: pertanto un Dottore Commercialista che presta la propria attività professionale all’interno di un centro elaborazione dati (per il quale non sussiste l’obbligo di legge di stipula di polizza professionale) sarà tenuto a dotarsi di apposita copertura assicurativa per la natura della prestazione professionale svolta all’interno del CED. Mentre il Professionista che opera all’interno di uno Studio Professionale non è tenuto alla stipula se è lo Studio ad assumere gli incarichi dai clienti. In questo caso sarà lo Studio a doversi dotare di polizza.

Come abbiamo detto qui sopra però una buona polizza RC Professionale non assolve solo agli obblighi di legge, ma è l’occasione per tutelare i beni del Professionista da eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, clienti inclusi.

La stipula di una Rc professionale garantisce la copertura da colpe, danni e responsabilità, come qui di seguito meglio specificato:

  • da danni patrimoniali,
  • responsabilità civile contrattuale,
  • colpa grave e lieve,
  • violazioni della privacy,
  • colpe dei dipendenti o collaboratori,
  • sanzioni fiscali erogate ai clienti per errori o omissioni del professionista,
  • costi e spese legali, conduzione dello studio,
  • retroattività della copertura della polizza assicurativa,
  • la perdita di documenti,
  • da diffamazione e ingiuria

Il costo per la stipula di una polizza Rc Professionale dipende quindi dal tipo di attività professionale svolta e dal rischio correlato, dal massimale offerto dalla compagnia e scelto dal Professionista, dal suo fatturato annuo, dai sinistri pregressi, dal tipo di Compagnia, dalla franchigia e dalle garanzie offerte.

Il costo è quindi il risultato di una serie di variabili tutte da valutare attentamente per non rischiare di ritrovarsi con una copertura troppo limitata delle garanzie e conseguentemente esposti a rischi non risarcibili con la polizza sottoscritta.

A tal proposito si consiglia di prestare molta attenzione alla compilazione del questionario allegato al contratto della polizza RC Professionale della Compagnia assicurativa, in quanto, una dichiarazione non veritiera o incompleta da parte del professionista, potrebbe consentire alla compagnia di impugnare il questionario e non pagare, o pagare parzialmente, l’eventuale danno previsto in polizza. Ne consegue che sul questionario andranno ben identificate tutte le estensioni od esclusioni che il Professionista intende attivare in funzione delle proprie specifiche esigenze.

Nel contratto che il professionista andrà a sottoscrivere è importante che ci sia la presenza della clausola colpa grave, ossia, la copertura del danno nel caso in cui dovesse paventarsi un danno al cliente per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini pubblici da parte del Professionista.

“Conditio sine qua non” affinché la copertura sia efficace è la presenza della clausola retroattività e della garanzia postuma: ciò consente al professionista di essere tutelato e quindi avere la copertura assicurativa, prima della sottoscrizione della polizza, sempre che al momento della sottoscrizione della polizza il commercialista non fosse a conoscenza dell’esistenza del danno. Ogni Compagnia prevede un periodo massimo di retroattività, oltre il quale non risponde del danno, tale periodo solitamente è di 3 anni ma può anche essere esteso.

La garanzia postuma è invece una copertura aggiuntiva, che la Compagnia offre all’assicurato per coprire eventuali danni emersi successivamente alla cessazione della sua attività.

Altri aspetti importanti da valutare sono:

  • il massimale polizza Rc professionale;
  • inclusione nel contratto assicurativo delle spese legali (copertura Tutela Legale)

Visto di conformità

Il visto di conformità merita un approfondimento in quanto costituisce anch’esso uno degli elementi di valutazione del prodotto assicurativo da sottoscrivere.

Il visto di conformità (D.lgs. n. 241 del 09/07/1997) costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie.

L’apposizione del visto di conformità è obbligatoria per:

  • la presentazione delle dichiarazioni “modello 730”;
  • la compensazione dei crediti, relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui;
  • la presentazione delle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, di ammontare superiore a 30.000 euro.

Oltre ai responsabili assistenza fiscale dei CAF, sono soggetti legittimati all’apposizione del visto di conformità:

  • gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (questi soggetti non sono legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730).

Per poter apporre il visto leggero o di conformità i soggetti di cui sopra debbono soddisfare anche le seguenti condizioni:

  • essere iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
  • essere in possesso della necessaria abilitazione alla trasmissione telematica (Entrate).

Dopo verifica da parte della Direzione Regionale il Professionista abilitato sarà iscritto nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità.

Con l’apposizione del visto di conformità il Professionista attesta l’esecuzione dei controlli indicati dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 164/1999 art. 2, secondo il quale il rilascio del visto di conformità implica:

  • il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
  • la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

In aggiunta a ciò agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro, è concessa la facoltà di apporre il visto di conformità anche sulla dichiarazione 730.

Per l’iscrizione nell’elenco informatizzato presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • polizza assicurativa della responsabilità civile in originale o in copia fotostatica;
  • dichiarazione relativa al possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all’art.8, comma 1, del DM 164 del 31 maggio 1999 e all’insussistenza di provvedimenti di sospensione (e/o cancellazione) dall’albo di appartenenza;
  • impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

La polizza di assicurazione relativa all’apposizione del visto di conformità, è questo il passaggio importante:

  • deve garantire i rischi derivanti dall’apposizione del visto di conformità, art. 35 D.lgs. n. 241/1997, distinguendo se nell’esercizio di tale attività viene ricompresa o meno l’attività di apposizione del visto sui modelli 730;
  • qualora il professionista opti per l’apposizione del visto sulle dichiarazioni 730, deve essere contenuta la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio;
  • deve avere un massimale di almeno 3.000.000 di euro;
  • deve prevedere la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

In caso di discontinuità della copertura assicurativa, il Professionista dovrà richiedere nuova autorizzazione alla Direzione Regionale competente, ripresentando una nuova comunicazione e la documentazione richiesta.

In conclusione riteniamo importante che il Professionista privilegi la scelta di coperture assicurative che non solo lo mettano al riparo dagli obblighi di legge, ma gli permettano di svolgere la propria attività con la certezza di essere manlevato da sinistri che potrebbero seriamente compromettere il proseguo della propria attività.

Altre polizze da considerare seriamente onde poter svolgere con tranquillità la propria attività sono:

  • Polizza multirischi degli uffici che protegge da una serie di imprevisti che possono accadere alla sede del professionista;
  • Cyber Risk che copre dai danni informatici e da furto di identità;
  • Polizza infortuni, già obbligatoria per altre categorie di Professionisti e che con molta probabilità lo diventerà anche per i commercialisti;
  • LTC (Long Term Care) e polizza IPM (Invalidità permanente da malattia)
  • Polizza Vita Risparmio

 

(Fonte: il commercialista telematico)

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