Altri prodotti
Servizi a vostra disposizione in qualsiasi momento presso la nostra società, non esitare a contattarci. Per un preventivo o ulteriori informazioni, contattaci.
Mettiti al sicuro dai rischi
RC RISCHI AMBIENTALI
La polizza per danni ambientali è una forma di assicurazione atta a coprire tutti quei danni legati ad un incidente (incendio , scoppio fuoriuscita di liquido inquinante etc). Si tratta di una vera e propria estensione delle garanzie legate alla polizza incendio e a quelle legate alla polizza responsabilità civile, una sorta di ponte che collega ed integra le due tipologie di assicurazione.
Anche se si possiede una polizza incendio quest’ultima infatti non copre eventuali contaminazione dei luoghi interessati. Cosa, invece, che fa una polizza dedicata come quella antinquinamento.
Eventi disastrosi possono inquinare anche in modo considerevole l’ambiente circostante, immaginiamo residui di detergenti, di plastica, di amianto
Chi decide di sottoscrivere una polizza per danno ambientale certamente avrà dei vantaggi come quello di sopperire concretamente ad eventuali danni causati dall’inquinamento, fronteggiando quindi la responsabilità ambientale. Avere la consapevolezza di attivarsi e poter pagare laddove si è inquinato risponde a quanto introdotto dal principio di base nel nostro sistema giuridico: chi inquina paga. Inoltre la polizza non si limita alla possibilità di attivarsi solo laddove si abbia provocato l’inquinamento ma anche di intervenire non appena si scopre un inquinamento anche se non si è direttamente responsabili. Questa è una netta differenza rispetto alla polizza RCG che invece opera solo dal momento in cui si sono appurate le responsabilità.
Inoltre con la polizza inquinamento rientrano nella copertura anche i danni verificati nell’area dove generalmente l’evento ha origine, quindi vengono tutelati e coperti anche i beni che si trovano all’interno del luogo dove avviene il disastro.
La polizza inquinamento non è un semplice contratto come lo sono tutte le polizze assicurative, è un qualcosa di più: è uno strumento che consente risolvere tutti i problemi che sono conseguenti ad un disastro ambientale.
I vantaggi della polizza danno ambientale
La polizza danno ambientale è una soluzione ottimale volta a tutelare il patrimonio aziendale e consentire all’azienda di poter usufruire della consulenza di un partner assicurativo esperto in tutte le fasi del sinistro, dal punto di vista tecnico e nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni.
POLIZZA RISCHIO CREDITO
L’assicurazione dei crediti commerciali è un servizio svolto da compagnie assicurative specializzate, generalmente monoramo, e si basa sulla valutazione preventiva degli acquirenti a cura dell’assicuratore. Riguarda la copertura del rischio di perdita definitiva, originato da insolvenza e/o di mancato pagamento di crediti commerciali a breve termine, sorti nei confronti di operatori economici, a seguito di contratto di fornitura o prestazione di servizi.
I principali operatori assicurativi sono i seguenti: Euler Hermes, Coface, Atradius. Le tre maggiori Compagnie sono presenti in svariati paesi con filiali o controllate. Dal 2004 è presente nello scenario italiano una quinta compagnia: Sace BT (controllata da Sace SpA). Altri operatori minori sono AXA, AIG ed il Gruppo Credimundi.
Il contratto è stipulato dal fornitore nel proprio interesse, a differenza di ciò che accade con le Cauzioni, e prevede uno scoperto obbligatorio (la vigente normativa non consente all’Assicuratore di concedere copertura al 100% – generalmente si oscilla tra l’80 ed il 90%).
A differenza delle polizze assicurative di altri rami, la stipula del contratto non rende automatica la copertura; è necessario che il fornitore avanzi formale richiesta del fido per ciascun debitore (limite di credito o limite massimo assicurabile).
Si tratta pertanto di una tipologia di attività assicurativa con caratteristiche peculiari rispetto ai “rami elementari” (si può definire come una “polizza di prevenzione a contenuto indennitario”) e necessita di intermediari specializzati nella specifica gestione.
In sintesi, l’assicurazione del credito si compone generalmente di tre tipologie di servizio:
- a. la prevenzione dell’insolvenza degli acquirenti;
- b. la gestione delle azioni bonarie o legali per il recupero dei crediti;
- c. l’erogazione del risarcimento in caso di insolvenza dell’acquirente.
La polizza credito
Le caratteristiche delle polizze crediti proposte dagli assicuratori sono le seguenti:
1 – globalità
Quello che nel campo dell’assicurazione vita è rappresentato dalla “mutualità”, nel settore crediti è determinato dalla “globalità”; quando un Fornitore desidera la copertura del rischio di insolvenza, si vede chiedere dall’Assicuratore che tutto il fatturato sviluppato sull’intero portafoglio debitori sia assoggettato a premio. Le eccezioni riguardano solitamente specifiche aree geografiche (es. copertura solo del mercato interno e/o dell’export in certi paesi) oppure rami di attività – le polizze credito non consentono solitamente la “selezione” preventiva dei debitori da parte del Fornitore.
2 – analisi preventiva del portafoglio
L’Assicuratore effettua una valutazione di tutti i debitori posti in copertura, selezionando i rischi sgraditi (esclusi solitamente dal pagamento del premio) e determinando il limite massimo assicurabile per ciascun debitore.
L’analisi preventiva degli acquirenti consente di limitare i mancati pagamenti ed i relativi indennizzi (e pertanto il costo in termini di premio): le Compagnie utilizzano nella valutazione del debitore non soltanto le informazioni pubbliche, ma le esperienze relative ad una base fornitori ampia, generalmente più completa rispetto a quanto sia disponibile per il singolo Fornitore.
In taluni casi viene concessa al cliente la facoltà di determinare internamente fidi di minor importo (cosiddetta “latitudine”), sulla base di informazioni pubbliche e/o delle pregresse esperienze commerciali dirette.
La negoziazione con la Compagnia dei plafond concessi a ciascun debitore è il momento più delicato di una trattativa, dove l’assistenza di un [agente] specializzato può consentire l’ottenimento delle coperture necessarie sul singolo cliente
3 – rotatività del limite massimo assicurabile
Una volta concesso un limite di credito per un certo debitore, il plafond ha caratteristiche rotative (come per i castelletti bancari), cioè ricomprende in copertura i crediti in sequenza cronologica a seguito dei pagamenti delle partite debitorie da parte dell’acquirente. La rotatività cessa in caso di cancellazione da parte dell’assicuratore.
4 – franchigie e massimo indennizzo
Le polizze crediti, per limitare le incombenze amministrative o ridurre l’importo del premio, talora escludono dalla copertura le perdite di ammontare limitato (franchigie). Esistono tre tipologie di franchigie: la franchigia assoluta, la relativa e la globale. Vengono anche solitamente previsti ammontari massimi indennizzabili per annualità assicurativa (in termini di moltiplicatore rispetto al premio versato).
5 – gestione interna del mancato pagamento entro termini concordati – attività di recupero
A differenza del Factoring, con l’assicurazione non avviene la cessione del credito a terzi. Si ha soltanto il diritto alla surroga in caso di pagamento di un eventuale sinistro. Pertanto il Fornitore non si trova spossessato della titolarità del credito e gestisce internamente il rapporto con il proprio cliente (che non viene “notificato”). Le polizze prevedono un certo numero di giorni di ritardo “fisiologico” rispetto alla scadenza originale del credito, durante i quali il Fornitore svolge in proprio le attività di recupero.
Superato tale limite, la Compagnia deve venire informata attraverso una Denuncia di Mancato Pagamento. Le polizze sul mercato a questo punto offrono soluzione diverse, talune permettono all’assicurato di avvalersi delle strutture specializzate delle Compagnie per il recupero, sia giudiziale che bonario, altre richiedono che sia l’assicurato a svolgere in proprio tutte le azioni.
6 – clausole particolari
COPERTURA DEGLI ORDINI CONFERMATI
Talvolta, la cancellazione da parte della Compagnia di un plafond concesso in passato ai debitori può creare al Fornitore difficoltà derivanti dalla messa in produzione di beni prodotti su specifica, non rivendibili a terzi. In questi casi è possibile negoziare polizze che consentano anche la messa in copertura degli ordini, per un periodo predeterminato. Ciò si può applicare anche nei casi in cui il venditore sia tenuto in forza di obblighi contrattuali a concludere la vendita nei confronti di aziende nel frattempo divenute insolventi.
INSOLVENZA DI FATTO
Generalmente le polizze crediti considerano un sinistro indennizzabile quando viene dimostrata l’insolvenza giuridica del debitore o in presenza di procedure concorsuali; è tuttavia possibile negoziare la copertura anche del cosiddetto protracted default – il sinistro viene cioè liquidato senza attendere l’espletamento di tutti gli atti legali. Questo tipo di polizze generalmente richiedono che le attività di recupero extragiudiziale siano di spettanza dell’Assicuratore.
PRIMO RISCHIO
Non è sempre possibile per un Fornitore ottenere dall’Assicuratore che i plafond concessi sui diversi debitori siano pari alle esigenze commerciali; alcune Compagnie offrono la possibilità di operare “a primo rischio”, disapplicando cioè il tradizionale criterio proporzionale. Anche in questi casi generalmente l’attività di recupero è svolta dall’Assicuratore.
EXCESS OF LOSS
Per le aziende di maggiori dimensioni, con una struttura di Credit Management interna, viene offerta la possibilità di ridurre il costo del premio attraverso una polizza di maggiore complessità, che permette di assicurare solo il rischio in eccedenza rispetto ad una franchigia globale annua (rischio cosiddetto “catastrofale”) e ad una soglia di intervento e consente maggiore autonomia nella determinazione dei limiti assicurabili per ciascun debitore. Le Compagnie generalmente considerano accettabile per questo tipo di polizza la copertura di fatturati di ammontare rilevante.
RISCHIO POLITICO
È generalmente possibile estendere la copertura di crediti all’esportazione ai casi di mancato pagamento originati da decisioni unilaterali dello stato ove risiede il debitore (moratoria, inconvertibilità delle divise, revoca di licenze di importazione), o per cause di forza maggiore( catastrofi, guerre civili); in questo caso si parla di copertura del Rischio Politico.
I PROGRAMMI INTERNAZIONALI
Quando le esigenze di copertura assicurativa dei crediti riguardano gruppi di aziende con presenza in diversi paesi, si opera attraverso i cosiddetti Programmi Internazionali, con i quali le condizioni assicurative negoziate dalla capogruppo vengono poi applicate anche alle subsidiarie
KEYMAN
Lo studio delle coperture assicurative “key-man” o “uomini chiave” proposto da Servizi di Consulenza di Antonio Gustavo Anghelone ha origine da un’attenta analisi dei rischi che incombono sull’impresa.
Spesso l’attenzione si concentra su quelli di conoscenza comune, quali ad esempio il rischio di incendio, di furto dei beni, oppure ancora di responsabilità civile verso terzi e dipendenti.
Ma oggi l’imprenditore è conscio del fatto che l’eventuale perdita di una risorsa chiave – che costituisce per l’azienda un investimento importante in termini economici ma anche e soprattutto strategici – potrebbe avere conseguenze altrettanto gravose.
Quali figure possono essere considerate “Key Man”?
L’uomo chiave è una figura che ricopre un ruolo fondamentale nell’azienda e che difficilmente è sostituibile.
Può essere uno dei soci fondatori, l’amministratore, un dirigente ma anche un commerciale con un portafoglio di particolare valore o un tecnico con competenze difficilmente replicabili.
Quando una di queste figure viene a mancare improvvisamente l’impresa deve fronteggiare molteplici difficoltà:
- il vuoto operativo a breve termine;
- la perdita di uno specifico know-how aziendale a medio/lungo termine;
- un possibile rallentamento della produzione;
- il blocco temporaneo di decisioni importanti;
- l’empasse per i collaboratori interni ed eventualmente di clienti e fornitori;
- la ricerca di una nuova persona adatta alla sostituzione.
In questi casi l’azienda non sempre dispone di risorse sufficienti a sopperire, da un punto di vista economico, le impellenze di breve periodo, come ad esempio i costi per la sostituzione, l’impatto sul business e sulle relazioni.
Va inoltre considerato che quando la perdita riguarda un socio, il Codice Civile prevede che gli altri soci debbano liquidare la sua quota agli eredi, a meno che non si decida di sciogliere la società o di mantenerla attiva con gli eredi stessi (art. 2284 c.c.).
Uno strumento per limitare i danni dovuti agli eventi citati è la polizza Key Man: un prodotto assicurativo (Temporanea Caso Morte) dedicato proprio alle aziende che desiderano proteggere il proprio business dal rischio di perdita delle risorse chiave.
Che tipo di rischi copre la Polizza Key Man?
Le coperture possono comprendere solo la garanzia decesso o in forma congiunta la garanzia decesso e invalidità totale permanente.
In una formula di copertura base (solo caso morte) la polizza prevede l’erogazione della prestazione (il capitale assicurato) nel caso in cui il decesso dell’assicurato avvenga a seguito di un infortunio o per malattia.
In una formula più completa invece (caso morte e invalidità permanente) la polizza copre, nei limiti previsti dalle condizioni contrattuali delle varie compagnie, anche l’invalidità totale e permanente a seguito di malattia o infortunio.
La durata e il premio
Normalmente le polizze Key Man prevedono una durata annuale con un premio calcolato ogni anno in funzione dell’età dell’assicurato. Questa modalità di determinazione del premio permette all’azienda di versare per ogni annualità il premio corrispondente al reale rischio di perdita dell’uomo chiave e soprattutto di rinnovare (o meno) le coperture di anno in anno in funzione delle sue reali necessità.
Sono comunque diffusi sul mercato prodotti con capitale fisso e premio costante parametrato su una durata pluriennale definita (5/10 o 15 anni).
In questo caso l’azienda è vincolata con un contratto pluriennale a mantenere la copertura sull’uomo chiave indipendentemente dalle sue possibili variate necessità.
Da rilevare inoltre che negli ultimi anni alcune compagnie assicurative hanno lanciato sul mercato delle forme di copertura per gli uomini chiave strutturate in forma collettiva.
Rispetto alle coperture sull’individuo non cambiano le esigenze che si vogliono soddisfare e i criteri delle coperture assicurative, cambiano invece le forme tariffarie, generalmente più convenienti se si considera l’economia di scala per la copertura di due o più soggetti.
L’entità della copertura
Per gli uomini chiave, sia in società di persone sia di capitali, sotto il profilo civilistico e fiscale non esiste alcun limite per la determinazione del capitale massimo assicurabile.
In termini generali la copertura assicurativa deve rispettare il principio di congruità. La sua entità, quindi, va misurata in stretta relazione al peso della figura oggetto del contratto, in genere si va da un minimo di 300.000 euro fino a un massimo di 3/5/10 milioni.
Nel caso l’assicurato sia socio in una società di persone, il capitale assicurabile è pari alla sua quota nel valore patrimoniale della società nel momento in cui viene stipulata la polizza.
Il regime fiscale
Per quanto riguarda il regime fiscale, occorre distinguere i beneficiari della polizza.
Di norma l’azienda è contraente e beneficiario delle prestazioni (per sostenere il principio di inerenza del costo), mentre l’assicurato è ovviamente l’uomo chiave, che quindi non è interessato da alcuna imposizione fiscale. Se il Key Man viene a mancare, è previsto il pagamento di un capitale all’azienda, unico beneficiario, alla data di decesso dell’assicurato.
Se invece la polizza viene utilizzata dal Key Man anche come strumento per garantire serenità ai propri cari, l’assicurato può designare i beneficiari del premio e il prodotto si configura come fringe benefit, con la conseguenza che la prestazione non viene tassata.